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Il ruolo di CTU e di CTP: definizione e differenze

8 Aprile 2020
Il ruolo di CTU e di CTP: definizione e differenze
Il ruolo di CTU e di CTP: definizione e differenze

I termini CTU e CTP a volte sono spesso utilizzati, erroneamente, come dei sinonimi, con questo articolo vorrei cercare di fare chiarezza e spiegare nel dettaglio le competenze di una e dell’altra figura.
La sigla CTU significa Consulente Tecnico d’Ufficio e si riferisce a quel professionista che lavora al fianco del Giudice (art. 61 del Codice di Procedura Civile) in un rapporto di fiducia e collaborazione, presta la sua opera di consulenza sulla base di precise conoscenze e competenze stabilite dal Codice di Procedura Civile.
Il Giudice, infatti, dopo aver elaborato dei quesiti utili a chiarire le posizioni delle parti, li sottopone al CTU, che ha il compito di rispondere a tali quesiti in maniera precisa e dettagliata attraverso un elaborato definito, appunto, Consulenza Tecnica d’Ufficio.
Le Consulenze Tecniche possono riguardare differenti ambiti psicologia, ingegneria, medicina, meccanica, biologia, chimica, ecc. Presso ciascun Tribunale sono istituiti albi ed elenchi di Consulenti e Periti, cui professionisti di diverse discipline possono richiedere l’iscrizione, fatto salvo il possesso di requisiti minimi stabiliti di concerto tra Tribunali e Ordini/Collegi di appartenenza. Il Codice di Procedura Civile non contempla a oggi tutte le professioni ordinate in Ordini o Collegi, rendendo indisponibili i relativi albi di CTU e periti presso molti Tribunali italiani. È il caso di molte nuove professioni sanitarie istituite con la legge n. 3 del 2018. In questi casi è possibile per il singolo professionista (es. infermiere, fisioterapista, ecc.) o richiederne l’istituzione presso il Tribunale di pertinenza, semplicemente presentando istanza presso il competente Ufficio CTU.
Lo Psicologo nel suo ruolo di perito (nei procedimenti penali) o di Consulente Tecnico di Ufficio (CTU, nei procedimenti civili) è chiamato a fornire al Giudice valutazioni tecniche-psicologiche rispetto ad una situazione nella quale sia importante comprendere le caratteristiche di personalità delle persone, le risorse, le relazioni interpersonali, oppure la qualità di competenze specifiche, come per esempio le capacità genitoriali di una coppia di coniugi, la qualità dell’attaccamento di un bambino ai propri genitori o parenti, ecc.
Inoltre, gli viene richiesto di elaborare una possibile progetto di intervento per i soggetti coinvolti nella CTU.
La CTU in ambito psicologico si svolge attraverso colloqui, somministrazione di test psicologici, visite domiciliari e momenti di osservazione strutturata delle relazioni tra i coniugi, tra genitori e figli. Al termine della consulenza, il CTU convoca le persone esaminate e fornisce loro una restituzione, ovvero spiega quali sono i risultati delle sue osservazioni e cosa scriverà al Giudice in risposta al Quesito Peritale.
Il Giudice, dopo aver analizzato il punto di vista del consulente d’ufficio, lo mette a confronto con quello quello dei consulenti di parte.
Il ruolo del CTP, Consulente Tecnico di Parte, è proprio quello di prestare la propria opera di consulenza, non tanto per il Giudice, ma per le parti in causa che ritengono di voler aggiungere un altro parere a quello della CTU. Il CTP, inoltre, ha il compito di monitorare che tutte le operazioni vengano svolte nel più puntuale rispetto delle norme vigenti.
Sarà ognuna delle parti in causa a decidere a quale libero professionista conferire l’incarico peritale che dovrà affiancare il consulente d’ufficio e, per mezzo delle proprie conoscenze ed esperienze in un determinato settore tecnico, potrà sostenere o criticare le osservazioni da lui fornite.
Da un’attenta osservazione e analisi delle consulenze fornite dal CTU e dal CTP avrà luogo la sentenza emessa dal Giudice.

Figura del CTU

I Consulenti Tecnici di Ufficio sono dei liberi professionisti iscritti al loro relativo Albo Professionale, Ordine o Collegio oppure alla Camera di Commercio e a loro volta iscritti ad un Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio suddiviso per categorie, sulla base dell’ordine professionale a cui si appartiene: architetti, agronomi, biologi, geometri, grafologi, ingegneri, interpreti, ecc.
Tale Albo è tenuto dal Tribunale e, quando necessario, usato per nominare il consulente specifico.
Tuttavia, il Giudice, ha la facoltà di nominare anche un perito esterno, non iscritto all’Albo del Tribunale, a condizione che tale decisione venga espressamente e validamente motivata.
Il consulente esterno chiamato dal Giudice può anche rifiutare l’incarico senza una valida motivazione, mentre il consulente nominato tra gli esperti iscritti all’Albo del Tribunale è obbligato a svolgere l’incarico e può rinunciarvi solo se esistono particolari motivazioni, ad esempio nel caso in cui abbia grado di parentela con une delle parti, oppure se abbia già prestato la propria opera di consulenza nella stessa causa ma nel grado di giudizio precedente.
Quando il CTU accetta l’incarico, deve fare un giuramento in sede di udienza mediante la pronuncia di una precisa formula di giuramento, che lo obbliga ad adempiere le funzioni affidategli, avendo come unico obiettivo il far conoscere al giudice la verità.
Il CTU, prima che scada il termine per il deposito della sua consulenza, dovrà inviare una bozza della CTU ai CTP, i quali, entro i successivi quindici giorni, possono presentare delle osservazioni sulla consulenza ricevuta.
In merito a queste osservazioni, il CTU potrà rispondere nella relazione definitiva che depositerà entro il termine stabilito dal Giudice.

Figura del CTP

Anche il Consulente Tecnico di Parte è un libero professionista, iscritto all’Albo di appartenenza della categoria in cui opera, e svolge la propria funzione di consulenza a favore di una delle parti in causa.
Il Giudice, mediante un’ordinanza, stabilisce il termine entro cui le parti possono nominare il proprio consulente tecnico.
Il compito del CTP sarà quello di affiancare il CTU nella consulenza, al fine di avvallare o contestare le osservazioni da lui prodotte.
Il primo incarico del consulente di parte, dopo essere stato nominato, è quello di assistere alle operazioni peritali svolte dal consulente tecnico d’ufficio e di partecipare alle udienze.
Il CTP ha un ruolo importante, poiché, in merito alle proprie conoscenze tecniche, tutela l’interesse della parte che l’ha nominato che, altrimenti, dovrebbe affidarsi solo ed esclusivamente al Giudice per difendere i propri diritti.
È infatti, proprio la parte che lo ha nominato che si occuperà anche, di pagare il Consulente Tecnico di Parte sulla base di una parcella professionale e alle tariffe vigenti nel settore in cui opera.
Dal momento che la nomina di consulenti di parte non è un obbligo, bensì una facoltà, il consulente non ha l’obbligo di prestare giuramento e può rifiutare l’incarico senza alcuna motivazione.

Dott.ssa Liliana Salvati
Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Esperta in Psicologia Giuridica


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